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Martedì 02 Giugno 2009 10:02

 

DISCIPLINARE

DEL LIBRO GENEALOGICO

DEL CAVALLO BARDIGIANO

Art. 1

Il Libro Genealogico del Cavallo Bardigiano , istituito presso l’Associazione

Provinciale Allevatori di Parma ai sensi dell’art.71 del D.P.R. 24 Luglio 1977,

n.616, è regolato, secondo quanto disposto dall’art.3 della Legge n. 30 del 15

Gennaio 1991, dal presente Disciplinare .

CAPITOLO I

Organizzazione Del Libro Genealogico

Art. 2

Il Libro Genealogico rappresenta lo strumento per la conservazione ed il

miglioramento del Cavallo Bardigianoed indirizza , sul piano tecnico, l’attività

selettiva promuovendone, nel contempo, la valorizzazione economica.

Art. 3

Allo svolgimento delle attività del Libro provvedono:

a) la Commissione Tecnica Centrale ;

b) l'Ufficio Centrale del Libro Genealogico ;

c) gli Uffici provinciali ;

d) il Corpo degli esperti.

2

Art. 4

La Commissione Tecnica Centrale studia e determina i criteri e gli indirizzi per

il miglioramento della razza e propone eventuali modifiche al presente

Disciplinare.

La Commissione Tecnica Centrale è formata da :

- un rappresentante del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e

Forestali dei servizi zootecnici ;

- tre rappresentanti degli allevatori, residenti nelle regioni interessate,

nominati dall'Ufficio Centrale su proposta delle Associazioni Provinciali

Allevatori ;

- tre funzionari tecnici esperti in Ippicoltura, rappresentanti degli Assessorati

delle Regioni nelle quali la razza abbia maggiore consistenza di soggetti

iscritti al Libro (la nomina di tali funzionari viene fatta dai rispettivi

Assessorati Regionali dell'Agricoltura) ;

- un rappresentante del Ministero della Sanità servizi-veterinari, nominato

dallo stesso Ministero;

- un esperto di zootecnia nominato dal Ministero delle Risorse Agricole,

Alimentari e Forestali su proposta dell'Ufficio Centrale ;

- un rappresentante dell'Associazione Italiana Allevatori ;

Partecipa di diritto alle riunioni della Commissione un funzionario del

Ministero delle risorse Agricole, Alimentari e Forestali incaricato di vigilare, con

carattere di continuità, sugli adempimenti previsti dal presente Disciplinare ;

Il Direttore dell'Ufficio Centrale del Libro Genealogico partecipa alle

riunioni della Commissione con funzioni di segretario.

La Commissione elegge, nel proprio ambito, il Presidente ed il Vice-

Presidente.

I componenti della Commissione restano in carica per un triennio e

possono essere riconfermati.

La Commissione può costituire, per l'esame di particolari problemi,

appositi gruppi di lavoro.

In relazione agli argomenti da trattare, il Presidente della Commissione

può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo,

alle riunioni della Commissione stessa.

La convocazione della Commissione è fatta almeno dieci giorni prima

della data della riunione. Le riunioni della Commissione sono valide con la

presenza di almeno metà più uno dei suoi componenti.

In assenza del Presidente assume la Presidenza il Vice-Presidente. Le

deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso

di parità di voti prevale quello del Presidente.

Di ogni adunanza è redatto apposito verbale che verrà firmato dal

Presidente e dal Segretario.

3

Art. 5

L'Ufficio Centrale provvede:

a) Al coordinamento del lavoro degli uffici provinciali onde assicurare

uniformità di esecuzione di quanto stabilito dal presente Disciplinare ;

b) all'espletamento dei compiti relativi al funzionamento del Libro ;

c) ad effettuare la valutazione genetica dei riproduttori secondo quanto

stabilito dal Disciplinare;

d) alla pubblicazione periodica dell'elenco dei riproduttori maschi iscritti al

Libro Genealogico .

Art. 6

Gli Uffici Provinciali hanno sede presso le rispettive Associazioni Provinciali

Allevatori e provvedono :

a) ad espletare i compiti e le attività relativi al funzionamento del Libro

Genealogico ;

b) a compilare ed aggiornare i moduli e gli schedari ;

c) a rilasciare i documenti ufficiali del Libro Genealogico secondo le modalità

stabilite dal presente Disciplinare .

Qualora non si verifichi il caso previsto dal comma precedente l'Ufficio

Centrale provvederà ed espletare direttamente, in via temporanea, le suddette

attività. L'Ufficio Centrale potrà altresì , qualora in una provincia le condizioni

dell'allevamento e l'assetto organizzativo-funzionale lo richiedano, unificare

presso l'Ufficio provinciale di una sola APA le attività di più Uffici provinciali

del Libro Genealogico.

La tenuta del Libro Genealogico negli Uffici Provinciali è sottoposta, a

norma Art. 77 del D.P.R. 77/1977, alla vigilanza degli Assessorati Regionali

dell'Agricoltura svolta secondo le direttive impartite dall'ex Ministero

Agricoltura e Foreste a norma dell'Art.4 del D.P.R. 24/07/1977 n° 616 .

Art. 7

Il corpo degli esperti è retto da apposito Disciplinare ed è formato da tecnici ,

nominati dall'Ufficio Centrale, specializzati nella valutazione morfologica dei

soggetti da iscrivere ai registri del Libro Genealogico, nonché dei soggetti

presentati alle mostre o nei concorsi.

La visita per l’iscrizione al Libro Genealogico è effettuata da un unico

esperto coadiuvato da un rappresentante dell’Associazione.

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CAPITOLO II

Ammissione degli allevamenti al libro genealogico ed iscrizione dei

riproduttori

Art. 8

Per l'ammissione dell'allevamento al Libro Genealogico l'allevatore deve

presentare domanda all'Ufficio Centrale del Libro per il tramite dell'Associazione

Provinciale Allevatori competente per territorio, o altro socio eventualmente

delegato ai sensi del precedente art. 6.

L'iscrizione definitiva dei soggetti in possesso dei caratteri di razza

avviene a Libro aperto solo per i soggetti di sesso femminile, che devono

comunque possedere i seguenti requisiti :

a) spiccati caratteri di razza in armonia con quelli tipici fissati nello standard;

b) età non inferiore ai trenta mesi ;

c) buona conformazione e punteggio non inferiore a quello stabilito

nell'apposita scheda di valutazione.

Art. 9

Per ogni soggetto esaminato la Commissione di visita esprime un giudizio che

è definitivo ed inappellabile.

I soggetti riconosciuti meritevoli sono iscritti al Libro Genealogico e

marcati secondo le apposite norme. Gli atti, firmati dai membri della

Commissione, sono conservati negli archivi del Libro Genealogico.

Art. 10

Il Libro genealogico si articola in :

a) Registro genealogico puledri nel quale sono iscritti provvisoriamente i

soggetti maschi e femmine sino a trenta mesi di età, nati da genitori iscritti al

Libro Genealogico o al Registro supplementare fattrici, secondo i requisiti

fissati dalle apposite Norme Tecniche;

b) Registro genealogico stalloni al quale sono ammessi definitivamente i

maschi provenienti dal Registro genealogico puledri ed in possesso dei

requisiti previsti dalle apposite Norme Tecniche;

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c) Registro genealogico fattrici al quale sono ammesse definitivamente le

femmine provenienti dal Registro genealogico puledri ed in possesso dei

requisiti previsti dalle apposite Norme Tecniche;

d) Registro supplementare fattrici in cui sono iscritte le femmine con i

requisiti morfologici previsti e con genealogia sconosciuta, o con numero

di ascendenti inferiore a quello previsto al precedente punto a).

Art. 11

L’identificazione dei soggetti, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio Centrale,

viene effettuata con marchio a freddo, mediante attribuzione di un numero di

matricola nel 1° anno di vita, a seguito della dichiarazione di nascita che

l'allevatore deve far pervenire all'Ufficio Centrale , per il tramite delle A.P.A.,

entro 30 giorni dalla nascita del puledro.

L'identificazione del soggetto viene effettuata sulla faccia sinistra del

collo dell'animale.

Al momento dell'iscrizione definitiva del soggetto al Libro Genealogico

viene effettuata una marcatura a caldo sulla coscia sinistra dello stesso, con un

marchio depositato presso l'Ufficio Centrale .

Art. 12

Le visite per l'iscrizione provvisoria dei puledri e definitiva degli stalloni e delle

fattrici al Libro Genealogico si indicono, di norma, una volta all'anno in appositi

raduni o presso singoli allevamenti.

I calendari delle visite sono concordati tra l'Ufficio Centrale del Libro

Genealogico del Cavallo Bardigiano e gli Uffici Provinciali.

Dei giorni e delle località di visita deve essere data tempestiva

comunicazione agli allevatori interessati.

Art. 13

Negli allevamenti aderenti al Libro Genealogico possono funzionare soltanto

stalloni iscritti nell'apposito Registro.

Saranno radiati dal Libro Genealogico, su parere della Commissione

Tecnica Centrale , gli stalloni e le fattrici che non trasmettano alla discendenza i

caratteri di razza, nei quali siano manifesti gravi difetti e/o tare di tipo ereditario,

nonché riproduttivo.

Art. 14

6

Il Certificato Genealogico viene rilasciato solo per i soggetti iscritti

definitivamente ai Registri di cui ai punti b) e c) dell'art. 11, ed identificati

mediante tatuaggio .

Per le fattrici iscritte al Registro di cui al punto d) dell'art.11 verrà

rilasciato un "Certificato di registrazione".

Per i puledri iscritti provvisoriamente al Registro di cui al punto a)

dell'art.11 verrà rilasciato un "Certificato di Nascita e di Origine”.

Tali documenti sono rilasciati dall'Ufficio Centrale.

L'allevatore che intenda ottenerne il rilascio deve farne richiesta tramite

l'Ufficio Provinciale di competenza. Per lo stesso soggetto è rilasciabile un

solo certificato originale.

In caso di smarrimento, debitamente comunicato dall'interessato, potrà

rilasciarsi un secondo Certificato sul quale deve essere stampigliata in modo

evidente la parola "DUPLICATO".

Art. 15

Per le infrazioni alle norme del presente Disciplinare l'allevatore è passibile dei

seguenti provvedimenti:

a) annullamento delle iscrizioni di determinati soggetti, qualora non venga

confermata la loro identità;

b) ammonimento;

c) sospensione a tempo indeterminato del proprio allevamento dal Libro;

d) radiazione del proprio allevamento dal Libro;

e) denuncia all'Autorità Giudiziaria nel caso di comprovata frode;

CAPITOLO III

Schede, moduli e Registri Del Libro Genealogico

Art. 16

Per adeguare il funzionamento del Libro genealogico alle esigenze di

allacciamento del sistema meccanografico sono previsti i seguenti registri,

moduli e schede fondamentali, oltre a quanto stabilito al successivo art. 18

Mod. 1 - dichiarazione di nascita ;

Mod. 2 - registro puledri ;

Mod. 3 - schede Registro genealogico stalloni ;

Mod. 4 - schede Registro genealogico fattrici ;

Mod. 5 - avviso di vendita o morte ;

Mod. 6 - schede di valutazione morfologica .

7

In particolare il Mod. 1 dovrà pervenire all'APA entro 10 giorni dalla

nascita; sul modello medesimo dovranno essere descritti, a cura dell'allevatore,

i segni particolari del soggetto e compilato in tutte le sue parti.

Il Mod. 5 dovrà essere compilato dai proprietari di soggetti iscritti ed

inoltrato all'A.P.A. entro 15 giorni della vendita o morte dei propri animali.

CAPITOLO IV

Obblighi degli allevatori - Finanziamenti del Libro Genealogico

Art. 17

L'allevatore che ha ottenuto l'ammissione del proprio allevamento al Libro

Genealogico si impegna :

a) a mantenere in condizioni soddisfacenti i propri soggetti;

b) ad osservare il presente Disciplinare nonché le disposizioni impartite per il

funzionamento del Libro;

c) a concorrere al finanziamento delle attività del Libro Genealogico ;

d) a sottoporre le cavalle dell'allevamento al controllo della produzione per tutta

la durata della loro carriera riproduttiva;

e) ad ottemperare alle disposizioni riguardanti avvisi, denunce, partecipazioni

a mostre o ad altre manifestazioni del Libro Genealogico;

f) a fornire agli organi competenti del Libro Genealogico chiarimenti e notizie

sul proprio allevamento.

Art. 18

Al finanziamento del Libro Genealogico si provvede :

In sede centrale con:

a) contributi in applicazione di leggi Comunitarie, Nazionali, Regionali e

nonché di altri Enti ad amministrazione locale.

b) quote contributive versate dalle Associazioni Regionali o Provinciali degli

Allevatori;

c) proventi derivati dalla distribuzione dei moduli per Certificati Genealogici e

per gli altri documenti Ufficiali;

d) altri eventuali proventi.

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In sede provinciale o regionale con:

a) contributi in applicazione di leggi in materia zootecnica;

b) Quote contributive versate dagli allevatori direttamente alle Associazioni

Provinciali o Regionali per l'espletamento delle attività del Libro

Genealogico;

c) altri eventuali proventi.

CAPITOLO V

Disposizioni generali

Art. 19

Registri, certificati e moduli, nonché gli atti in genere del Libro Genealogico

contraddistinti secondo le norme che verranno stabilite dalla Commissione

Tecnica Centrale , hanno valore ufficiale. Chiunque sottragga, alteri, falsifichi i

documenti ed i contrassegni depositati, o chi ne faccia uso indebito, è

perseguito a norma di legge.

Art. 20

Le norme tecniche, che stabiliscono i requisiti genealogici, i requisiti genetici,

morfologici e funzionali che disciplinano l'iscrizione dei soggetti al Libro

Genealogico e quanto altro sia necessario per lo svolgimento della selezione

vengono emanate dalla Commissione Tecnica Centrale e devono essere

approvate dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali.

Eventuali modifiche di iniziativa di detto Ministero entrano in vigore dalla data

del relativo decreto di approvazione; quelle proposte dall'Ufficio Centrale, previa

delibera della Commissione Tecnica Centrale, devono venire trasmesse al

Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali entro 60 giorni dalla

data della delibera della Commissione Tecnica Centrale stessa.

Le modifiche entrano in vigore dalla data del relativo decreto di

approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione delle

stesse al Ministero Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, nel caso non ci sia

parere contrario di quest'ultimo.

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Art. 21

Le modifiche al presente Disciplinare, d'iniziativa del Ministero delle Risorse

Agricole, Alimentari e Forestali o proposte dalla Commissione Tecnica Centrale

, entrano in vigore dalla data del relativo Decreto Ministeriale di approvazione.

VISTO SI APPROVA

IL MINISTRO

Libro Genealogico del Cavallo di Razza Bardigiana

NORME TECNICHE

FINALITÀ DELLA SELEZIONE

La selezione dei cavalli di razza Bardigiana ha come obiettivo la produzione di

soggetti di mole, statura e peso adeguati agli obiettivi della selezione ; di

robusta costituzione e corretta conformazione, precoci per sviluppo e

produttività, fecondi e longevi, di buona nevrilità, dotati di alta capacità di

utilizzazione degli alimenti per lo sfruttamento di tutti i foraggi aziendali e dei

pascoli; - di conformazione idonea all'impiego per il servizio da sella e tiroleggero

e per l'utilizzo in agriturismo; - in grado di fornire convenienti produzioni

di carne a basso costo.

Al fine di indirizzare l'azione di miglioramento vengono indicati i caratteri

morfologici ed i requisiti minimi per l'iscrizione .

CARATTERI TIPICI

Area di origine : Bardi (PR)

Area di espansione : Zone collinari e piane del territorio nazionale

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Mantello : baio, da baio ordinario a morello maltinto con preferenza

del baio oscuro .

Temperamento : docile, con discreto grado di nevrilità

Costituzione : robusta.

Conformazione : cavallo meso-brachimorfo, di aspetto espressivo e distinto,

di forme armoniche, solide, corrette. Giusto equilibrio tra

tutti gli apparati organici.

Testa: testa piccola con profilo preferibilmente camuso a fronte

larga ; narici grandi e mobili, occhi grandi, vivaci ed

espressivi, orecchie corte e ben dirette, ciuffo folto ed

abbondante.

Collo : ben proporzionato, ben attaccato, tendenzialmente arcuato,

con criniera folta ed abbondante.

Garrese : mediamente rilevato, asciutto e lungo.

Dorso : di media lunghezza, ben diretto e sostenuto, con esclusione

di insellatura accentuata.

Lombi : corti, ampi, ben diretti e ben attaccati alla groppa.

Groppa : larga, di giusta lunghezza, mediamente inclinata.

Coda : ben attaccata, abbondante di crine.

Spalla : di media inclinazione e lunghezza, con buon sviluppo

muscolare.

Petto : largo, muscoloso e ben disceso.

Torace : ampio, ben disceso e profondo.

Ventre : sostenuto e ben conformato.

Coscia : muscolosa anche verso la regione della gamba.

Arti : asciutti, con appiombi regolari, avambraccio forte e

muscoloso prevalente sullo stinco, corto e con tendini ben

distaccati, pastoia corta, robusta e di media inclinazione.

11

Articolazioni : ampie spesse ed asciutte.

Andature : regolari, energiche, elastiche con passo mediamente ampio

e rilevato.

Piede : ben conformato, con unghia solida, resistente e

preferibilmente nera.

DIFETTI LA CUI PRESENZA COMPORTA

LA ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO

Mantello sauro, del baio chiaro e baio con lista molto ampia lateralmente o con

rabicanature troppo estese. Tollerate le balzane fino a metà stinco (grande

balzana) e

stella non troppo estesa.

Criniera monocromatica testa con profilo montonino, eccessivamente pesante

in rapporto allo sviluppo corporeo, orecchie lunghe e cadenti, dorso

eccessivamente insellato, diametri trasversi ridotti, appiombi marcatamente

difettosi, articolazioni troppo esili, balzane calzate, soverchia ampiezza delle

macchie bianche alla testa.

DATI BIOMETRICI

Maschi Femmine

di 30 mesi e oltre di 30 mesi e oltre

Min Mas Min Mas

cm cm cm cm

Altezza al garrese 139 149 135 147

Circonferenza torace 170 - 165 -

Circonferenza stinco 19 22 18 21

12

La valutazione morfologica viene espressa per maschi e femmine con la

qualifica e punti come segue:

QUALIFICHE PUNTI

Ottimo 90 - 100

Molto buono 85 - 89

Buono 80 - 84

Discreto 75 - 79

Sufficiente 70 - 74

Insufficiente - -

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Registro genealogico puledri

Nel registro genealogico puledri vengono iscritti tutti i soggetti femmine e

maschi di seguito precisati:

FEMMINE

a) nate negli allevamenti iscritti al Libro Genealogico: da madre iscritta al

registro genealogico puledri od al registro genealogico fattrici od al registro

supplementare fattrici e da padre con i requisiti previsti per l'iscrizione al

registro genealogico stalloni.

MASCHI

a) nati negli allevamenti iscritti al Libro genealogico da:

- madre iscritta al registro genealogico fattrici e da nonna iscritta al registro

genealogico fattrici o al Registro supplementare ;

- padre iscritto al Registro genealogico stalloni.

Registro genealogico stalloni

13

Nel Registro genealogico stalloni vengono iscritti i maschi provenienti dal

Registro Genealogico puledri, che abbiano raggiunto l'età minima di 30 mesi,

con valutazione morfologica di almeno 80 punti e che siano figli di fattrici iscritte

nel registro genealogico fattrici e valutate almeno 75 punti.

Ambedue le nonne devono inoltre essere iscritte nel registro

genealogico fattrici o al Registro supplementare fattrici con la valutazione di

almeno 75 punti, con qualifica di almeno "discreto".

Per tutti gli stalloni iscritti al Libro Genealogico è prescritta la

determinazione della formula eritrocitaria. Tale determinazione dovrà essere

effettuata da un istituto indicato dall'Ufficio Centrale e dovrà essere depositata

presso l'Ufficio Centrale stesso.

Registro genealogico fattrici

Nel registro genealogico fattrici vengono iscritte le femmine provenienti dal

registro genealogico puledri, che abbiano raggiunto l'età minima di 30 mesi.

Registro supplementare fattrici

Nel registro supplementare fattrici vengono iscritte le femmine che abbiano

raggiunto l'età minima di 30 mesi, con i requisiti morfologici previsti e con

genealogia sconosciuta, o con numero di ascendenti inferiore a quello previsto

per il Registro genealogico puledri.

Requisiti morfologici

Tutte le femmine, per essere iscritte nel registro genealogico e al Registro

supplementare fattrici, debbono aver riportato alla valutazione morfologica la

qualifica di almeno "sufficiente".

VALUTAZIONI MORFOLOGICHE

Tipicità :

Cavallo meso-brachimorfo, di costituzione e temperamento docili. Testa

leggera, con linea dorso naso leggermente concava, bocca larga con

labbro superiore sporgente, occhi grandi, vivaci ed espressivi,

preferibilmente coperti da un folto ciuffo cadente.

14

Le orecchie diritte e mobili, incollatura forte convessilinea, con folta

criniera preferibilmente doppia, garrese mediamente rilevato, asciutto e

lungo , groppa larga con diametri trasversi ben sviluppati. Gli arti con

ossatura robusta, pastorale corto con barbetta, piede grande dalle

unghie durissime, adatto all'animale che vive in terreni accidentati.

Punteggio massimo 10

Mantello e pigmentazione:

Mantello baio, da baio ordinario a morello maltinto, preferibilmente baio

oscuro, tollerata la balzana fino a metà stinco e stella o lista non troppo

ampia e rabicanatura non troppo accentuata.

Punteggio massimo 10

Sviluppo e armonia:

Statura da 135 a 149 cm. , con preferenza verso i valori medio alti. Peso

da 450 a 550 Kg.

Cavalli con strutture raccolte, tronco profondo, arti corti e robusti, adatti

ad un andatura continua, resistente.

Conformazione idonea ad ottenere un giusto equilibrio fra un andatura

mediamente veloce e gli sforzi, anche intensi, che sono chiamati a

sostenere.

Punteggio massimo 10

Testa :

testa con profilo preferibilmente camuso, a fronte larga, orecchie corte e

ben dirette, ciuffo folto ed abbondante.

Punteggio massimo 10

Collo e garrese:

Collo ben proporzionato, con ampia base di attacco, preferibilmente

arcuato con criniera folta e abbondante. Garrese mediamente rilevato,

asciutto e lungo.

Punteggio massimo 10

Petto e torace :

Petto largo, muscoloso e ben disceso. Torace ampio, ben disceso e

profondo.

Punteggio massimo 10

Dorso e lombi

Dorso di media lunghezza, ben diretto e sostenuto, con esclusione di

insellatura accentuata. Lombi corti, ampi, ben diretti e ben attaccati alla

groppa. Ventre sostenuto e ben conformato.

Punteggio massimo 10

15

Groppa

Groppa larga, di giusta lunghezza, mediamente inclinata. Coda ben

attaccata, abbondante di crine.

Punteggio massimo 10

Arti :

Spalla di media inclinazione e lunghezza, con buon sviluppo muscolare.

Arti asciutti, con appiombi regolari, avambraccio forte e muscoloso

prevalente sullo stinco, corto e con tendini ben distaccati, pastoia corta,

robusta e di media inclinazione. Articolazioni ampie spesse ed asciutte.

Piede ben conformato, con unghia solida, resistente e preferibilmente

nera.

Punteggio massimo 10

Appiombi e andatura

Appiombi regolari, andature regolari, energiche, elastiche con passo

mediamente ampio e rilevato.

Punteggio massimo 10

VISTO : SI APPROVA

IL MINISTRO

Ultimo aggiornamento Giovedì 12 Novembre 2009 10:11