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| Martedì 02 Giugno 2009 10:02 |
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DISCIPLINARE DEL LIBRO GENEALOGICO DEL CAVALLO BARDIGIANO Art. 1 Il Libro Genealogico del Cavallo Bardigiano , istituito presso l’Associazione Provinciale Allevatori di Parma ai sensi dell’art.71 del D.P.R. 24 Luglio 1977, n.616, è regolato, secondo quanto disposto dall’art.3 della Legge n. 30 del 15 Gennaio 1991, dal presente Disciplinare . CAPITOLO I Organizzazione Del Libro Genealogico Art. 2 Il Libro Genealogico rappresenta lo strumento per la conservazione ed il miglioramento del Cavallo Bardigianoed indirizza , sul piano tecnico, l’attività selettiva promuovendone, nel contempo, la valorizzazione economica. Art. 3 Allo svolgimento delle attività del Libro provvedono: a) la Commissione Tecnica Centrale ; b) l'Ufficio Centrale del Libro Genealogico ; c) gli Uffici provinciali ; d) il Corpo degli esperti. 2 Art. 4 La Commissione Tecnica Centrale studia e determina i criteri e gli indirizzi per il miglioramento della razza e propone eventuali modifiche al presente Disciplinare. La Commissione Tecnica Centrale è formata da : - un rappresentante del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali dei servizi zootecnici ; - tre rappresentanti degli allevatori, residenti nelle regioni interessate, nominati dall'Ufficio Centrale su proposta delle Associazioni Provinciali Allevatori ; - tre funzionari tecnici esperti in Ippicoltura, rappresentanti degli Assessorati delle Regioni nelle quali la razza abbia maggiore consistenza di soggetti iscritti al Libro (la nomina di tali funzionari viene fatta dai rispettivi Assessorati Regionali dell'Agricoltura) ; - un rappresentante del Ministero della Sanità servizi-veterinari, nominato dallo stesso Ministero; - un esperto di zootecnia nominato dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali su proposta dell'Ufficio Centrale ; - un rappresentante dell'Associazione Italiana Allevatori ; Partecipa di diritto alle riunioni della Commissione un funzionario del Ministero delle risorse Agricole, Alimentari e Forestali incaricato di vigilare, con carattere di continuità, sugli adempimenti previsti dal presente Disciplinare ; Il Direttore dell'Ufficio Centrale del Libro Genealogico partecipa alle riunioni della Commissione con funzioni di segretario. La Commissione elegge, nel proprio ambito, il Presidente ed il Vice- Presidente. I componenti della Commissione restano in carica per un triennio e possono essere riconfermati. La Commissione può costituire, per l'esame di particolari problemi, appositi gruppi di lavoro. In relazione agli argomenti da trattare, il Presidente della Commissione può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della Commissione stessa. La convocazione della Commissione è fatta almeno dieci giorni prima della data della riunione. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno metà più uno dei suoi componenti. In assenza del Presidente assume la Presidenza il Vice-Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Di ogni adunanza è redatto apposito verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario. 3 Art. 5 L'Ufficio Centrale provvede: a) Al coordinamento del lavoro degli uffici provinciali onde assicurare uniformità di esecuzione di quanto stabilito dal presente Disciplinare ; b) all'espletamento dei compiti relativi al funzionamento del Libro ; c) ad effettuare la valutazione genetica dei riproduttori secondo quanto stabilito dal Disciplinare; d) alla pubblicazione periodica dell'elenco dei riproduttori maschi iscritti al Libro Genealogico . Art. 6 Gli Uffici Provinciali hanno sede presso le rispettive Associazioni Provinciali Allevatori e provvedono : a) ad espletare i compiti e le attività relativi al funzionamento del Libro Genealogico ; b) a compilare ed aggiornare i moduli e gli schedari ; c) a rilasciare i documenti ufficiali del Libro Genealogico secondo le modalità stabilite dal presente Disciplinare . Qualora non si verifichi il caso previsto dal comma precedente l'Ufficio Centrale provvederà ed espletare direttamente, in via temporanea, le suddette attività. L'Ufficio Centrale potrà altresì , qualora in una provincia le condizioni dell'allevamento e l'assetto organizzativo-funzionale lo richiedano, unificare presso l'Ufficio provinciale di una sola APA le attività di più Uffici provinciali del Libro Genealogico. La tenuta del Libro Genealogico negli Uffici Provinciali è sottoposta, a norma Art. 77 del D.P.R. 77/1977, alla vigilanza degli Assessorati Regionali dell'Agricoltura svolta secondo le direttive impartite dall'ex Ministero Agricoltura e Foreste a norma dell'Art.4 del D.P.R. 24/07/1977 n° 616 . Art. 7 Il corpo degli esperti è retto da apposito Disciplinare ed è formato da tecnici , nominati dall'Ufficio Centrale, specializzati nella valutazione morfologica dei soggetti da iscrivere ai registri del Libro Genealogico, nonché dei soggetti presentati alle mostre o nei concorsi. La visita per l’iscrizione al Libro Genealogico è effettuata da un unico esperto coadiuvato da un rappresentante dell’Associazione. 4 CAPITOLO II Ammissione degli allevamenti al libro genealogico ed iscrizione dei riproduttori Art. 8 Per l'ammissione dell'allevamento al Libro Genealogico l'allevatore deve presentare domanda all'Ufficio Centrale del Libro per il tramite dell'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio, o altro socio eventualmente delegato ai sensi del precedente art. 6. L'iscrizione definitiva dei soggetti in possesso dei caratteri di razza avviene a Libro aperto solo per i soggetti di sesso femminile, che devono comunque possedere i seguenti requisiti : a) spiccati caratteri di razza in armonia con quelli tipici fissati nello standard; b) età non inferiore ai trenta mesi ; c) buona conformazione e punteggio non inferiore a quello stabilito nell'apposita scheda di valutazione. Art. 9 Per ogni soggetto esaminato la Commissione di visita esprime un giudizio che è definitivo ed inappellabile. I soggetti riconosciuti meritevoli sono iscritti al Libro Genealogico e marcati secondo le apposite norme. Gli atti, firmati dai membri della Commissione, sono conservati negli archivi del Libro Genealogico. Art. 10 Il Libro genealogico si articola in : a) Registro genealogico puledri nel quale sono iscritti provvisoriamente i soggetti maschi e femmine sino a trenta mesi di età, nati da genitori iscritti al Libro Genealogico o al Registro supplementare fattrici, secondo i requisiti fissati dalle apposite Norme Tecniche; b) Registro genealogico stalloni al quale sono ammessi definitivamente i maschi provenienti dal Registro genealogico puledri ed in possesso dei requisiti previsti dalle apposite Norme Tecniche; 5 c) Registro genealogico fattrici al quale sono ammesse definitivamente le femmine provenienti dal Registro genealogico puledri ed in possesso dei requisiti previsti dalle apposite Norme Tecniche; d) Registro supplementare fattrici in cui sono iscritte le femmine con i requisiti morfologici previsti e con genealogia sconosciuta, o con numero di ascendenti inferiore a quello previsto al precedente punto a). Art. 11 L’identificazione dei soggetti, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio Centrale, viene effettuata con marchio a freddo, mediante attribuzione di un numero di matricola nel 1° anno di vita, a seguito della dichiarazione di nascita che l'allevatore deve far pervenire all'Ufficio Centrale , per il tramite delle A.P.A., entro 30 giorni dalla nascita del puledro. L'identificazione del soggetto viene effettuata sulla faccia sinistra del collo dell'animale. Al momento dell'iscrizione definitiva del soggetto al Libro Genealogico viene effettuata una marcatura a caldo sulla coscia sinistra dello stesso, con un marchio depositato presso l'Ufficio Centrale . Art. 12 Le visite per l'iscrizione provvisoria dei puledri e definitiva degli stalloni e delle fattrici al Libro Genealogico si indicono, di norma, una volta all'anno in appositi raduni o presso singoli allevamenti. I calendari delle visite sono concordati tra l'Ufficio Centrale del Libro Genealogico del Cavallo Bardigiano e gli Uffici Provinciali. Dei giorni e delle località di visita deve essere data tempestiva comunicazione agli allevatori interessati. Art. 13 Negli allevamenti aderenti al Libro Genealogico possono funzionare soltanto stalloni iscritti nell'apposito Registro. Saranno radiati dal Libro Genealogico, su parere della Commissione Tecnica Centrale , gli stalloni e le fattrici che non trasmettano alla discendenza i caratteri di razza, nei quali siano manifesti gravi difetti e/o tare di tipo ereditario, nonché riproduttivo. Art. 14 6 Il Certificato Genealogico viene rilasciato solo per i soggetti iscritti definitivamente ai Registri di cui ai punti b) e c) dell'art. 11, ed identificati mediante tatuaggio . Per le fattrici iscritte al Registro di cui al punto d) dell'art.11 verrà rilasciato un "Certificato di registrazione". Per i puledri iscritti provvisoriamente al Registro di cui al punto a) dell'art.11 verrà rilasciato un "Certificato di Nascita e di Origine”. Tali documenti sono rilasciati dall'Ufficio Centrale. L'allevatore che intenda ottenerne il rilascio deve farne richiesta tramite l'Ufficio Provinciale di competenza. Per lo stesso soggetto è rilasciabile un solo certificato originale. In caso di smarrimento, debitamente comunicato dall'interessato, potrà rilasciarsi un secondo Certificato sul quale deve essere stampigliata in modo evidente la parola "DUPLICATO". Art. 15 Per le infrazioni alle norme del presente Disciplinare l'allevatore è passibile dei seguenti provvedimenti: a) annullamento delle iscrizioni di determinati soggetti, qualora non venga confermata la loro identità; b) ammonimento; c) sospensione a tempo indeterminato del proprio allevamento dal Libro; d) radiazione del proprio allevamento dal Libro; e) denuncia all'Autorità Giudiziaria nel caso di comprovata frode; CAPITOLO III Schede, moduli e Registri Del Libro Genealogico Art. 16 Per adeguare il funzionamento del Libro genealogico alle esigenze di allacciamento del sistema meccanografico sono previsti i seguenti registri, moduli e schede fondamentali, oltre a quanto stabilito al successivo art. 18 Mod. 1 - dichiarazione di nascita ; Mod. 2 - registro puledri ; Mod. 3 - schede Registro genealogico stalloni ; Mod. 4 - schede Registro genealogico fattrici ; Mod. 5 - avviso di vendita o morte ; Mod. 6 - schede di valutazione morfologica . 7 In particolare il Mod. 1 dovrà pervenire all'APA entro 10 giorni dalla nascita; sul modello medesimo dovranno essere descritti, a cura dell'allevatore, i segni particolari del soggetto e compilato in tutte le sue parti. Il Mod. 5 dovrà essere compilato dai proprietari di soggetti iscritti ed inoltrato all'A.P.A. entro 15 giorni della vendita o morte dei propri animali. CAPITOLO IV Obblighi degli allevatori - Finanziamenti del Libro Genealogico Art. 17 L'allevatore che ha ottenuto l'ammissione del proprio allevamento al Libro Genealogico si impegna : a) a mantenere in condizioni soddisfacenti i propri soggetti; b) ad osservare il presente Disciplinare nonché le disposizioni impartite per il funzionamento del Libro; c) a concorrere al finanziamento delle attività del Libro Genealogico ; d) a sottoporre le cavalle dell'allevamento al controllo della produzione per tutta la durata della loro carriera riproduttiva; e) ad ottemperare alle disposizioni riguardanti avvisi, denunce, partecipazioni a mostre o ad altre manifestazioni del Libro Genealogico; f) a fornire agli organi competenti del Libro Genealogico chiarimenti e notizie sul proprio allevamento. Art. 18 Al finanziamento del Libro Genealogico si provvede : In sede centrale con: a) contributi in applicazione di leggi Comunitarie, Nazionali, Regionali e nonché di altri Enti ad amministrazione locale. b) quote contributive versate dalle Associazioni Regionali o Provinciali degli Allevatori; c) proventi derivati dalla distribuzione dei moduli per Certificati Genealogici e per gli altri documenti Ufficiali; d) altri eventuali proventi. 8 In sede provinciale o regionale con: a) contributi in applicazione di leggi in materia zootecnica; b) Quote contributive versate dagli allevatori direttamente alle Associazioni Provinciali o Regionali per l'espletamento delle attività del Libro Genealogico; c) altri eventuali proventi. CAPITOLO V Disposizioni generali Art. 19 Registri, certificati e moduli, nonché gli atti in genere del Libro Genealogico contraddistinti secondo le norme che verranno stabilite dalla Commissione Tecnica Centrale , hanno valore ufficiale. Chiunque sottragga, alteri, falsifichi i documenti ed i contrassegni depositati, o chi ne faccia uso indebito, è perseguito a norma di legge. Art. 20 Le norme tecniche, che stabiliscono i requisiti genealogici, i requisiti genetici, morfologici e funzionali che disciplinano l'iscrizione dei soggetti al Libro Genealogico e quanto altro sia necessario per lo svolgimento della selezione vengono emanate dalla Commissione Tecnica Centrale e devono essere approvate dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali. Eventuali modifiche di iniziativa di detto Ministero entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione; quelle proposte dall'Ufficio Centrale, previa delibera della Commissione Tecnica Centrale, devono venire trasmesse al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali entro 60 giorni dalla data della delibera della Commissione Tecnica Centrale stessa. Le modifiche entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse al Ministero Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, nel caso non ci sia parere contrario di quest'ultimo. 9 Art. 21 Le modifiche al presente Disciplinare, d'iniziativa del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali o proposte dalla Commissione Tecnica Centrale , entrano in vigore dalla data del relativo Decreto Ministeriale di approvazione. VISTO SI APPROVA IL MINISTRO Libro Genealogico del Cavallo di Razza Bardigiana NORME TECNICHE FINALITÀ DELLA SELEZIONE La selezione dei cavalli di razza Bardigiana ha come obiettivo la produzione di soggetti di mole, statura e peso adeguati agli obiettivi della selezione ; di robusta costituzione e corretta conformazione, precoci per sviluppo e produttività, fecondi e longevi, di buona nevrilità, dotati di alta capacità di utilizzazione degli alimenti per lo sfruttamento di tutti i foraggi aziendali e dei pascoli; - di conformazione idonea all'impiego per il servizio da sella e tiroleggero e per l'utilizzo in agriturismo; - in grado di fornire convenienti produzioni di carne a basso costo. Al fine di indirizzare l'azione di miglioramento vengono indicati i caratteri morfologici ed i requisiti minimi per l'iscrizione . CARATTERI TIPICI Area di origine : Bardi (PR) Area di espansione : Zone collinari e piane del territorio nazionale 10 Mantello : baio, da baio ordinario a morello maltinto con preferenza del baio oscuro . Temperamento : docile, con discreto grado di nevrilità Costituzione : robusta. Conformazione : cavallo meso-brachimorfo, di aspetto espressivo e distinto, di forme armoniche, solide, corrette. Giusto equilibrio tra tutti gli apparati organici. Testa: testa piccola con profilo preferibilmente camuso a fronte larga ; narici grandi e mobili, occhi grandi, vivaci ed espressivi, orecchie corte e ben dirette, ciuffo folto ed abbondante. Collo : ben proporzionato, ben attaccato, tendenzialmente arcuato, con criniera folta ed abbondante. Garrese : mediamente rilevato, asciutto e lungo. Dorso : di media lunghezza, ben diretto e sostenuto, con esclusione di insellatura accentuata. Lombi : corti, ampi, ben diretti e ben attaccati alla groppa. Groppa : larga, di giusta lunghezza, mediamente inclinata. Coda : ben attaccata, abbondante di crine. Spalla : di media inclinazione e lunghezza, con buon sviluppo muscolare. Petto : largo, muscoloso e ben disceso. Torace : ampio, ben disceso e profondo. Ventre : sostenuto e ben conformato. Coscia : muscolosa anche verso la regione della gamba. Arti : asciutti, con appiombi regolari, avambraccio forte e muscoloso prevalente sullo stinco, corto e con tendini ben distaccati, pastoia corta, robusta e di media inclinazione. 11 Articolazioni : ampie spesse ed asciutte. Andature : regolari, energiche, elastiche con passo mediamente ampio e rilevato. Piede : ben conformato, con unghia solida, resistente e preferibilmente nera. DIFETTI LA CUI PRESENZA COMPORTA LA ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO Mantello sauro, del baio chiaro e baio con lista molto ampia lateralmente o con rabicanature troppo estese. Tollerate le balzane fino a metà stinco (grande balzana) e stella non troppo estesa. Criniera monocromatica testa con profilo montonino, eccessivamente pesante in rapporto allo sviluppo corporeo, orecchie lunghe e cadenti, dorso eccessivamente insellato, diametri trasversi ridotti, appiombi marcatamente difettosi, articolazioni troppo esili, balzane calzate, soverchia ampiezza delle macchie bianche alla testa. DATI BIOMETRICI Maschi Femmine di 30 mesi e oltre di 30 mesi e oltre Min Mas Min Mas cm cm cm cm Altezza al garrese 139 149 135 147 Circonferenza torace 170 - 165 - Circonferenza stinco 19 22 18 21 12 La valutazione morfologica viene espressa per maschi e femmine con la qualifica e punti come segue: QUALIFICHE PUNTI Ottimo 90 - 100 Molto buono 85 - 89 Buono 80 - 84 Discreto 75 - 79 Sufficiente 70 - 74 Insufficiente - - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE Registro genealogico puledri Nel registro genealogico puledri vengono iscritti tutti i soggetti femmine e maschi di seguito precisati: FEMMINE a) nate negli allevamenti iscritti al Libro Genealogico: da madre iscritta al registro genealogico puledri od al registro genealogico fattrici od al registro supplementare fattrici e da padre con i requisiti previsti per l'iscrizione al registro genealogico stalloni. MASCHI a) nati negli allevamenti iscritti al Libro genealogico da: - madre iscritta al registro genealogico fattrici e da nonna iscritta al registro genealogico fattrici o al Registro supplementare ; - padre iscritto al Registro genealogico stalloni. Registro genealogico stalloni 13 Nel Registro genealogico stalloni vengono iscritti i maschi provenienti dal Registro Genealogico puledri, che abbiano raggiunto l'età minima di 30 mesi, con valutazione morfologica di almeno 80 punti e che siano figli di fattrici iscritte nel registro genealogico fattrici e valutate almeno 75 punti. Ambedue le nonne devono inoltre essere iscritte nel registro genealogico fattrici o al Registro supplementare fattrici con la valutazione di almeno 75 punti, con qualifica di almeno "discreto". Per tutti gli stalloni iscritti al Libro Genealogico è prescritta la determinazione della formula eritrocitaria. Tale determinazione dovrà essere effettuata da un istituto indicato dall'Ufficio Centrale e dovrà essere depositata presso l'Ufficio Centrale stesso. Registro genealogico fattrici Nel registro genealogico fattrici vengono iscritte le femmine provenienti dal registro genealogico puledri, che abbiano raggiunto l'età minima di 30 mesi. Registro supplementare fattrici Nel registro supplementare fattrici vengono iscritte le femmine che abbiano raggiunto l'età minima di 30 mesi, con i requisiti morfologici previsti e con genealogia sconosciuta, o con numero di ascendenti inferiore a quello previsto per il Registro genealogico puledri. Requisiti morfologici Tutte le femmine, per essere iscritte nel registro genealogico e al Registro supplementare fattrici, debbono aver riportato alla valutazione morfologica la qualifica di almeno "sufficiente". VALUTAZIONI MORFOLOGICHE Tipicità : Cavallo meso-brachimorfo, di costituzione e temperamento docili. Testa leggera, con linea dorso naso leggermente concava, bocca larga con labbro superiore sporgente, occhi grandi, vivaci ed espressivi, preferibilmente coperti da un folto ciuffo cadente. 14 Le orecchie diritte e mobili, incollatura forte convessilinea, con folta criniera preferibilmente doppia, garrese mediamente rilevato, asciutto e lungo , groppa larga con diametri trasversi ben sviluppati. Gli arti con ossatura robusta, pastorale corto con barbetta, piede grande dalle unghie durissime, adatto all'animale che vive in terreni accidentati. Punteggio massimo 10 Mantello e pigmentazione: Mantello baio, da baio ordinario a morello maltinto, preferibilmente baio oscuro, tollerata la balzana fino a metà stinco e stella o lista non troppo ampia e rabicanatura non troppo accentuata. Punteggio massimo 10 Sviluppo e armonia: Statura da 135 a 149 cm. , con preferenza verso i valori medio alti. Peso da 450 a 550 Kg. Cavalli con strutture raccolte, tronco profondo, arti corti e robusti, adatti ad un andatura continua, resistente. Conformazione idonea ad ottenere un giusto equilibrio fra un andatura mediamente veloce e gli sforzi, anche intensi, che sono chiamati a sostenere. Punteggio massimo 10 Testa : testa con profilo preferibilmente camuso, a fronte larga, orecchie corte e ben dirette, ciuffo folto ed abbondante. Punteggio massimo 10 Collo e garrese: Collo ben proporzionato, con ampia base di attacco, preferibilmente arcuato con criniera folta e abbondante. Garrese mediamente rilevato, asciutto e lungo. Punteggio massimo 10 Petto e torace : Petto largo, muscoloso e ben disceso. Torace ampio, ben disceso e profondo. Punteggio massimo 10 Dorso e lombi Dorso di media lunghezza, ben diretto e sostenuto, con esclusione di insellatura accentuata. Lombi corti, ampi, ben diretti e ben attaccati alla groppa. Ventre sostenuto e ben conformato. Punteggio massimo 10 15 Groppa Groppa larga, di giusta lunghezza, mediamente inclinata. Coda ben attaccata, abbondante di crine. Punteggio massimo 10 Arti : Spalla di media inclinazione e lunghezza, con buon sviluppo muscolare. Arti asciutti, con appiombi regolari, avambraccio forte e muscoloso prevalente sullo stinco, corto e con tendini ben distaccati, pastoia corta, robusta e di media inclinazione. Articolazioni ampie spesse ed asciutte. Piede ben conformato, con unghia solida, resistente e preferibilmente nera. Punteggio massimo 10 Appiombi e andatura Appiombi regolari, andature regolari, energiche, elastiche con passo mediamente ampio e rilevato. Punteggio massimo 10 VISTO : SI APPROVA IL MINISTRO |
| Ultimo aggiornamento Giovedì 12 Novembre 2009 10:11 |



